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Statuto

La Fondazione per la Collaborazione tra i Popoli ha come scopo la promozione e lo studio delle problematiche sociali, culturali, economiche, politiche del mondo, al fine di favorire la nascita e la discussione di nuove proposte di collaborazione nel contesto internazionale.

Fondatore è il prof. Romano Prodi [1] 

Scarica Statuto della Fondazione per la Collaborazione tra i Popoli [2]

 


 

ALLEGATO A) AL N. 29569 DI FASCICOLO

STATUTO

Art.1

(DENOMINAZIONE E SEDE)

È costituita una Fondazione denominata

FONDAZIONE PER LA COLLABORAZIONE TRA I POPOLI

con sede in Bologna.

Art.2 

(SCOPO)

La Fondazione non persegue finalità di lucro e ha come scopo:

la promozione e lo studio delle problematiche sociali, cultu-rali, economiche, politiche del mondo, al fine di favorire la nascita e la discussione di nuove proposte di collaborazione nel contesto internazionale ed europeo in particolare.

Per il raggiungimento dello scopo la Fondazione potrà organiz-zare manifestazioni di ogni genere, convegni, seminari, incon-tri, editare pubblicazioni (diverse da quotidiani) di ogni ge-nere, raccogliere contributi per le proprie iniziative, eroga-re borse di studio, premi, contributi anche ad enti e soggetti persone fisiche e non, che si propongono di realizzare gli o-biettivi ed i progetti elaborati e/o condivisi dalla Fondazio-ne, compiere in generale ogni operazione utile o necessaria al proseguimento nella vita civile politica e istituzionale degli scopi della Fondazione.

Il tutto beninteso nel rigoroso rispetto di ogni norma all’uo-po applicabile ed ispirandosi ai più rigorosi criteri di tra-sparenza e correttezza.

Art.3 

(PATRIMONIO)

Il Patrimonio è costituito:

– dalla dotazione iniziale di Euro 100.000;

– dai beni immobili e mobili, contributi, donazioni o lasciti da parte di enti e di privati, espressamente destinati ad in-cremento del Patrimonio della Fondazione, la cui accettazione sia deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Fonda-zione;

– dai proventi delle proprie attività che il Consiglio di Am-ministrazione della Fondazione deliberi di destinare ad incre-mento del patrimonio.

Per l’adempimento dei propri compiti, la Fondazione dispone:

– dei redditi rivenienti dal patrimonio, dai diritti di pro-prietà industriale e intellettuale della Fondazione e dai pro-venti delle proprie attività non destinate ad incrementi del patrimonio;

– di ogni eventuale contributo, periodico ed occasionale, do-nazione o lascito destinati all’attuazione degli scopi statu-tari e non espressamente destinati a patrimonio o al suo in-cremento.

È in ogni caso esclusa la distribuzione di utili o redditi a favore dei Fondatori.

Art.4 

(ENTI FONDATORI)

Fondatore, ai fini del presente statuto, è il prof. Romano Prodi (“Fondatore”) nonché le persone e gli Enti cui tale qua-lifica sia attribuita dal Consiglio di Amministrazione che e-roghino o si impegnino ad erogare un contributo nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Art.5 

(ORGANI)

Organi della Fondazione sono:

– il Consiglio di Amministrazione;

– il Presidente;

– il Comitato di Garanzia;

– il Direttore.

Art.6 

(CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazio-ne composto dal Presidente e da altri consiglieri nel numero minimo di due e massimo di ventuno, quelli designati nell’atto costitutivo della Fondazione o successivamente nominati nelle forme previste dal presente statuto.

Nel caso in cui il numero di Consiglieri sia inferiore al mas-simo consentito, il Consiglio può nominare per cooptazione, entro i limiti di cui al primo comma, nuovi membri.

I membri del Consiglio durano in carica senza limite di tempo.

In caso di cessazione di un consigliere il Consiglio provvede alla sua sostituzione per cooptazione. Il Consiglio, sempre che il numero dei suoi componenti rimasti in carica non sia inferiore a tre, può anche soprassedere alla sostituzione del Consigliere.

Art.7 

(POTERI DEL CONSIGLIO)

Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, in particolare il Consiglio:

– approva i programmi dell’attività della Fondazione, su pro-posta del Presidente verificandone la compatibilità economica-finanziaria, e ne cura l’esecuzione;

– approva il bilancio consuntivo di ciascun anno solare entro il 30 aprile, accompagnato da una relazione illustrante l’at-tività svolta;

– nomina il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente;

– nomina il Comitato di Garanzia;

– delibera l’accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti;

– amministra il patrimonio della Fondazione, determinando i-noltre la eventuale parte dei redditi da destinare all’incre-mento del patrimonio stesso.

Il Consiglio può delegare propri poteri al Presidente, al Vice Presidente, se nominato, ed al Direttore ed anche affidare in-carichi speciali a suoi membri.

Il Consiglio col voto favorevole di più della metà dei suoi componenti può deliberare le modifiche al presente statuto e lo scioglimento della Fondazione.

Art.8 

(SEGRETARIO)

Il Consiglio nomina un Segretario che può essere scelto anche nella persona del Direttore ovvero all’infuori dei suoi mem-bri.

Art.9 

(RIUNIONI DEL CONSIGLIO)

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o qualora ne faccia richie-sta motivata più della metà dei suoi componenti.

È possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazio-ne in via telematica, quali la videoconferenza, la teleconfe-renza e l’audioconferenza, alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che sia consentito al Presidente della riunione di accerta-re l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi delle riunione oggetto di verbalizza-zione e che sia fisicamente presente nel medesimo luogo del Presidente;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di-scussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’or-dine del giorno, nonché di ricevere o trasmettere documenti.

La convocazione si effettuerà con lettera raccomandata, tele-gramma, telefax, messaggio di posta elettronica contenente l’ordine del giorno, da spedire almeno cinque giorni prima della data della riunione al domicilio di ciascun componente il Consiglio di Amministrazione, in caso di urgenza la convo-cazione potrà essere effettuata per telegramma, telefax, mes-saggio di posta elettronica spedito almeno due giorni prima di quello della data della riunione.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Ammini-strazione è necessaria la presenza di più della metà dei com-ponenti in carica. Salvo diversa disposizione del presente statuto, le deliberazioni sono adottate col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Per le cooptazioni di nuovi Consiglieri, anche in sostituzione di Consiglieri cessati, il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti compresa in essa il voto del Pre-sidente.

Le deliberazioni del Consiglio verranno trascritte in apposito libro e ogni verbale sarà sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Art.10 

(PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE)

Il Presidente, in caso di cessazione di quello designato a tal carica nell’atto costitutivo, è nominato dal Consiglio di Am-ministrazione anche tra persone esterne allo stesso col voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministra-zione della Fondazione.

Il Presidente, coadiuvato dal Direttore, cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, esercita i poteri delegati dal Consiglio ed ha facoltà, nell’ambito dei poteri delegati, di nominare procuratori determinandone le at-tribuzioni; provvede ai rapporti con le autorità, le pubbliche amministrazioni e gli altri enti, pubblici e privati.

In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione che deve essere convocata dal Presidente entro quarantacinque giorni dalla data dell’av-venuta adozione dei provvedimenti di cui sopra.

Se nominato, il Vice Presidente fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento o su specifica delega del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o impedimento di entrambi, le loro funzioni vengono esercitate dal consi-gliere anziano di età. Le funzioni vicarie di cui al presente comma peraltro non si estendono al voto quando il voto del Presidente sia necessario per il raggiungimento dei quorum de-liberativi previsti nel presente statuto.

Art.11 

(COMITATO DI GARANZIA – COMPOSIZIONE – POTERI)

Il Comitato di Garanzia, nominato dal Consiglio di Amministra-zione, è composto da un Presidente del Comitato stesso e da altri membri di indiscussa autorità morale nel numero stabili-to nel Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato può proporre al Consiglio di Amministrazione pro-grammi e iniziative della Fondazione, ne verifica comunque i risultati e la loro congruenza con le linee ispiratrici dello scopo della Fondazione.

Il Comitato resta in carica per tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati. Il Consiglio provvede alla sosti-tuzione di suoi componenti in caso di loro cessazione e può anche durante il mandato del Comitato Scientifico aumentarne i componenti provvedendo alle relative nomine.

Art.12 

(COMITATO DI GARANZIA – FUNZIONAMENTO)

Il Comitato di Garanzia determina le modalità per il proprio funzionamento.

Art.13 

(COMITATI)

Il Consiglio può nominare uno o più Comitati anche permanenti con funzioni istruttorie, consultive, propositive, composti anche da membri che non fanno parte del Consiglio, determinan-done modalità di funzionamento e competenza.

Art.14 

(DIRETTORE)

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Egli esercita i poteri per l’ordinaria gestione delegati dal Consiglio e collabora col Presidente:

– alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione e alla loro esecuzione nonché al controllo dei risultati;

– alla predisposizione del bilancio consuntivo e della rela-zione sull’attività svolta.

Art.15 

(RAPPRESENTANZA LEGALE)

La rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio spetta con firma libera al Presidente e, in ca-so di sua assenza o impedimento, a che lo sostituisce.

Spetta altresì con firma libera, nei limiti delle attribuzioni delegategli, al Direttore.

Art.16 

(CONTROLLO)

La revisione dei bilanci della Fondazione è affidata ad un collegio di tre revisori dei conti, ovvero a Società di revi-sione scelti ogni tre anni tra quelli iscritti all’apposito Albo.

Nell’espletare le propria funzione, i revisori o la società di revisione

– accertano la regolare tenuta delle scritture contabili;

– esprimono il proprio parere mediante apposita relazione scritta sul bilancio consuntivo, verificando la esattezza e veridicità delle relative poste ed il rispetto della best practice in materia di trasparenza contabile.

Art.17 

(SCIOGLIMENTO)

La Fondazione si estingue qualora il suo scopo sia stato rag-giunto, sia esaurito, sia divenuto impossibile o di scarsa u-tilità. Il Consiglio con il voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti, compreso il Presidente, accerta il veri-ficarsi delle cause di scioglimento. Per l’esecuzione della liquidazione il Consiglio di Amministrazione nomina un liqui-datore, che potrà essere scelto tra i suoi componenti.

I beni residuati dopo l’esecuzione della liquidazione saranno devoluti , salvo diversa deliberazione del Consiglio di Ammi-nistrazione, ad enti italiani od esteri che perseguono finali-tà analoghe.

Art.18 

(DISPOSIZIONI APPLICABILI)

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente sta-tuto si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di Fondazioni private riconosciute.

F.TO: ROMANO PRODI

F.TO: CARLO VICO NOTAIO